Art. 2939 c.c.

Da Diritto Pratico.

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Art. 2939 c.c. (Opponibilità della prescrizione da parte dei terzi) approfondisci

La prescrizione può essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Può essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.