Art. 24 RD 267-1942
Da Diritto Pratico.
Art. 24 RD 267-1942 (Competenza del tribunale fallimentare)
Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 SETTEMBRE 2007, N. 169.