Art. 1567 c.c.

Da Diritto Pratico.

vai all'articolo precedente: Art. 1566 c.c. vai all'articolo successivo: Art. 1568 c.c.

Art. 1567 c.c. (Esclusiva a favore del somministrante) approfondisci

Se nel contratto è pattuita la clausola di esclusiva a favore del somministrante, l'altra parte non può ricevere da terzi prestazioni della stessa natura, nè, salvo patto contrario, può provvedere con mezzi propri alla produzione delle cose che formano oggetto del contratto.